STATUTO SOCIALE
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1. (Costituzione e denominazione)
E’ costituita, con sede nel comune di Trento, la società cooperativa denominata:

“COOPERATIVA CASTANICOLTORI DEL TRENTINO ALTO ADIGE”

società cooperativa agricola.
La società potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Art. 2. (Durata)
La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.
La durata della società potrà essere prorogata o la società anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria.

TITOLO II

    Art. 3. (Scopo mutualistico)

    La Società si propone, senza finalità speculative, di far partecipare i propri soci ai benefici della mutualità promuovendo, nel loro interesse, il sostegno,la valorizzazione e l’incremento della produzione agricola mediante le attività di assistenza, consulenza e di rifornimento delle scorte agrarie dirette a migliorare la gestione delle aziende agricole associate e finalizzate alla tutela dell’ambiente, alla conservazione delle risorse naturali e alla promozione dell’utilizzo delle buone pratiche agricole, nonché mediante l’attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, in appositi stabilimenti, dei prodotti agricoli conferiti dai soci.
    La società può operare anche con terzi.
    Art. 4. (Oggetto sociale)
    Per il perseguimento dello scopo sociale indicato nell’articolo precedente la società potrà:

    • organizzare il rifornimento delle scorte, la compravendita e l’acquisto di sementi, piante, concimi e fitofarmaci;

    • curare la miscelazione e la distribuzione di prodotti antiparassitari nei tempi e nei modi dettati dalla necessità e dall’organicità degli interventi, organizzando l’acquisto e l’uso per conto degli associati delle attrezzature tecniche necessarie all’esercizio di una moderna agricoltura;

    • raccogliere, lavorare, trasformare, conservare e commercializzare i prodotti agricoli dei soci;

    • svolgere attività ed iniziative intese a garantire la sicurezza del reddito dei produttori soci, ivi comprese la stipula di accordi, convenzioni o contratti con compagnie assicuratrici, al fine di consentire la realizzazione di migliori economie nella stipula di polizze, unicamente a favore dei propri associati o loro familiari;

    • svolgere attività di assistenza e consulenza tecnica in agricoltura.

    La società potrà compiere tutte le attività analoghe, affini o connesse alle precedenti, nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie funzionali o utili al perseguimento dell’oggetto sociale.
    Al fine del conseguimento dello scopo sociale la Società potrà promuovere la raccolta di prestiti esclusivamente fra i soci. La raccolta sarà disciplinata in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio. Inoltre, le somme che i soci verseranno alla società o che questa tratterrà a titolo di prestito per il conseguimento dello scopo sociale non dovranno superare, per ciascun socio persona fisica, la somma massima consentita per le agevolazioni fiscali previste dalla legge.
    Gli interessi eventualmente corrisposti sulle predette somme non potranno superare il saggio massimo fissato dalla stessa legge.
    La società opera nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.
      Art. 5. (Requisiti dei soci)
      Possono essere soci i produttori agricoli delle zone di attività sociale che non esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa e che non abbiano interessi contrastanti con quelli della società.

      Art. 6. (Domanda di ammissione)
      La domanda di ammissione a socio, contenente l’impegno a rispettare lo statuto, il valore della quota che l’aspirante intende sottoscrivere e l’espressa accettazione della clausola arbitrale e, nel caso di società o aziende condotte in comunione, la persona delegata alla rappresentanza quando questa non sia il rappresentante legale, dev’essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione al quale spetta di deliberare in merito.
      Il C.d.A., accerta l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo precedente, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
      La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli Amministratori sul libro soci.
      L’annotazione deve essere sottoscritta dal socio.
      Il C.d.A., qualora non accetti la domanda di ammissione, deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione al rigetto e comunicarla all’interessato.
      L’interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sulla domanda si pronunci l’assemblea.
      L’assemblea, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione successiva.
      Art. 7. (Obblighi dei soci)
      I soci hanno l’obbligo:

      a) di concorrere alla formazione del capitale sociale con la sottoscrizione ed il versamento, a norma dell’articolo 14, della quota di partecipazione al capitale stesso;
      b) di versare la tassa di ammissione stabilita dall’assemblea, che sarà accantonata in apposita riserva indivisibile;
      c) di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
      d) di conferire l’intera produzione ottenuta o comunque esistente nella propria azienda agricola.
      In caso di mancato conferimento il socio sarà assoggettato al pagamento di un indennizzo, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, fino al 25% del valore medio del prodotto non conferito; in caso di recidiva il Consiglio stesso potrà adottare i provvedimenti sanzionatori ulteriori previsti dai regolamenti.
      Il rapporto tra società e soci sarà disciplinato da appositi regolamenti che determineranno i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica.
      Detti regolamenti saranno approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
      Art. 8. (Diritti dei soci)

      I soci hanno diritto:

      a) di partecipare all’assemblea e, se iscritti a libro soci da almeno tre mesi, alle deliberazioni della stessa ed alle elezioni delle cariche sociali;
      b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
      c) di prendere visione dei libri sociali secondo le modalità previste dalla legge e, nei quindici giorni antecedenti all’assemblea, del bilancio dell’esercizio e delle relazioni accompagnatorie;
      d) di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o proposte riferentisi alla gestione sociale.

      Art. 9. (Perdita della qualità di socio – Intrasferibilità della quota)

      Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione o morte del socio.
      Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società.
      Art. 10. (Recesso del socio)
      Il socio che intende recedere dalla società deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata al Consiglio di Amministrazione.
      Il recesso ha effetto:
      - per il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; - per i rapporti mutualistici, con la chiusura dell’esercizio in corso se comunicato tre mesi prima
      e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
      Il recesso non può essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dall’ingresso del socio in società.

      Art. 11. (Esclusione)

      L’esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:
      a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
      b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscono al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
      c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
      d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo della società.
      Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione il socio escluso può appellarsi, entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla comunicazione avutane, al Collegio Arbitrale.
      L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.
      Art. 12. (Morte del socio)
      In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della quota versata, nella misura prevista dal successivo art. 13.
      Gli eredi dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota spettante, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.
      Art. 13. (Liquidazione)
      Ai soci usciti per qualunque causa, come pure ai loro eredi, spetta soltanto il rimborso della quota versata, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputate a capitale. L’importo rimborsato non potrà comunque superare quello effettivamente versato, restando esclusi qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale esistente.
      Il Consiglio di Amministrazione potrà compensare il rimborso della quota come pure altri crediti che il socio vanta nei confronti della società, con le partite debitorie che il socio uscente abbia verso la società, ivi compresi eventuali indennizzi o penali irrogati dal Consiglio di Amministrazione.

            Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
            dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote di partecipazione dei soci, di valore compreso tra il minimo e il massimo previsto dalla legge, il cui versamento deve essere effettuato all’atto della sottoscrizione;
            dalla riserva legale indivisibile formata con la quota degli utili annuali ad essa devoluta a mente dell’art. 16;
            da ogni altra riserva costituita dall’assemblea in conformità a quanto previsto dall’art. 16.

            E’ fatto divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale.
            Art. 15. (Autofinanziamento)
            A seguito di approvazione di apposito regolamento la Società potrà perseguire l’autofinanziamento attraverso una trattenuta che sarà fissata dall’assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, da effettuare sulle somme dovute ai soci a titolo di acconto o saldo del prodotto conferito. Tale ritenuta sarà intesa come pagamento differito delle spettanze e dovrà essere rimborsata al socio trascorse le annualità fissate dall’assemblea generale. Il credito del socio così costituito non sarà produttivo di alcun interesse o remunerazione.
            Trattandosi di debito della Società per pagamento differito del prodotto, al socio uscito per recesso o esclusione, esso sarà pagato solo alla scadenza concordata; tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il pagamento anticipato qualora il socio esca per cessazione definitiva dell’attività aziendale.
            Non si dà luogo a rimborsi anticipati nel caso di cessione o di affitto dell’azienda al coniuge o ai parenti ed affini entro il IV grado, siano essi conviventi o non conviventi.
            Art. 16. (Bilancio di esercizio)
            L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
            Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.
            Il bilancio deve essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’art. 2364 c.c..
            Gli eventuali utili netti saranno devoluti alla riserva legale indivisibile nella misura prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
            Una quota degli utili netti annuali dovrà essere corrisposta al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
            La quota di utili netti annuali che non sarà assegnata ai sensi dei precedenti commi e che non verrà utilizzata per la corresponsione di dividendi, nei limiti stabiliti dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, o per la formazione di altre riserve o fondi indivisibili, dovrà essere destinata a fini mutualistici.
            Art. 17. (Ristorni)
            L’Organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
            L’assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle forme previste dall’art. 2545 sexies, u.c., del codice civile.
            La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

              ORGANI SOCIALI

              Art. 18. (Organi)
              Sono organi sociali:
              a) l’Assemblea dei Soci;
              b) il Consiglio di Amministrazione;
              c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

                Art. 19. (Assemblea)
                Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
                Spetta all’Assemblea ordinaria:
                eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e determinarne il compenso;
                procedere all’eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
                nominare il soggetto deputato al controllo contabile;
                approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite, nonché sull’eventuale erogazione di ristorni;
                fissare la tassa d’ammissione per i nuovi soci;
                approvare, con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria, i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica;
                deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale;
                deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
                Sono riservate all’assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della società, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.
                Art. 20. (Convocazione)
                L’assemblea ordinaria deve essere convocata, presso la sede sociale o anche altrove, comunque entro il territorio provinciale in luogo di facile accesso, almeno una volta all’anno entro il termine indicato all’art. 16.
                L’assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata, nel più breve tempo possibile, quando ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, con l’indicazione degli oggetti da trattare.
                La convocazione avviene mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata o con altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della convocazione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell’eventuale seconda convocazione,che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima
                Art. 21. (Costituzione e quorum deliberativi)
                L’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.
                L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.
                Art. 22. (Voto)
                Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni.
                Ogni socio ha un voto.
                I soci persone giuridiche sono rappresentati all’assemblea dal loro rappresentante legale oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.
                Il socio che per giustificato motivo è impedito di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.
                Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, o da parenti entro il terzo grado o da affini entro il secondo grado che collaborano all’impresa.
                Gli Amministratori ed i dipendenti della Società non possono rappresentare altri soci e la delega eventualmente loro rilasciata è nulla.
                Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell’assemblea e conservate negli atti.
                Ciascun socio può rappresentare soltanto un altro socio.
                Le votazioni si svolgono in modo palese e, di regola, per alzata di mano con prova e controprova.
                L’assemblea potrà decidere altre modalità di espressione palese del voto.
                Art. 23. (Presidenza dell’assemblea)
                L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di ambedue o quando la maggioranza dei soci lo richieda, l’assemblea elegge fra i soci chi debba presiederla.
                L’Assemblea nomina un segretario e due scrutatori.
                Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto e risultanti da regolare verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, sono obbligatorie per tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
                Art. 24. (Consiglio di Amministrazione)
                Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di amministratori variabile da 5 a 11 eletti dall’assemblea a maggioranza relativa di voti. L’assemblea, prima dell’elezione, provvede alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Possono essere eletti amministratori anche non soci, ma, in ogni caso, la maggioranza degli amministratori dev’essere scelta tra i soci persone fisiche o tra le persone indicate dai soci persone giuridiche. Nella nomina degli amministratori si dovrà tener conto dei criteri di rappresentatività territoriale eventualmente previsti da apposito regolamento. Il Consiglio procede, nella prima riunione, alla nomina di un Presidente e un Vicepresidente eletti fra i suoi componenti. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono per un terzo ogni esercizio, alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio stesso.
                Essi sono rieleggibili nei limiti previsti dalla legge.
                Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

                Art. 25. (Integrazione del Consiglio)

                Nel caso si renda vacante nel corso dell’esercizio un posto di Amministratore, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirlo nei modi previsti dal 1° comma dell’art. 2386 del codice civile.
                Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

                Art. 26. (Compiti degli amministratori)

                Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge e di statuto, sono espressamente riservate all’assemblea.
                Il Consiglio potrà delegare parte dei suoi compiti a un Comitato Esecutivo la cui composizione e le cui competenze saranno stabilite dalla delibera istitutiva, ed il cui funzionamento segue le norme del Consiglio. Il Comitato Esecutivo dovrà riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione delegata e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo ogni 3 mesi.

                Art. 27. (Convocazione e deliberazioni)

                Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta su invito del Presidente o di chi lo sostituisce, tutte le volte che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri o dal Collegio Sindacale.
                Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente o suo sostituto, ed a maggioranza assoluta di voti.
                I membri del Consiglio di Amministrazione devono dare notizia agli altri amministratori e ai membri del Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell’operazione per la società.
                Qualora non venga osservato quanto stabilito nei commi precedenti ovvero in caso di delibera adottata col voto determinante dell’interessato, la deliberazione stessa, qualora possa recare danno alla società, può essere impugnata ai sensi dell’art. 2391 del codice civile.
                Le deliberazioni sono fatte risultare dal verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

                Art. 28. (Rappresentanza)

                Il Presidente del Consiglio ha la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.
                Nell’assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni ed i poteri, il Vicepresidente.
                Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può conferire procure speciali, per singoli atti o categorie di atti.

                Art. 29. (Collegio Sindacale)

                Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea che ne nomina il Presidente.
                I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
                La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
                Essi sono rieleggibili.
                La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
                Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
                Art. 30.(Controllo contabile)
                Il controllo contabile, se non è attribuito al Collegio sindacale ai sensi dell’articolo precedente, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile o da altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge.

                  Art. 31. (Controversie devolute al Collegio Arbitrale)

                  Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 32 salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
                  tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
                  le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
                  le controversie da Amministratori, Liquidatori o componenti del Collegio Sindacale, o nei loro confronti.
                  L’accettazione espressa della clausola compromissoria è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, membro del Collegio Sindacale o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
                  Art. 32. (Composizione del Collegio Arbitrale – regole procedurali)
                  Gli arbitri sono in numero di:
                  uno, per le controversie di valore inferiore ad € 20.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
                  tre, per le altre controversie.
                  Gli arbitri sono scelti tra professionisti esperti nel ramo della controversia e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento.
                  In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
                  La domanda di arbitrato anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art.35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
                  Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri e decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
                  Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2. D.Lgs. n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o dal rispetto del principio del contradditorio.
                  Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contradditorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.
                  Le spese di funzionamento dell’organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

                    Art. 33. (Scioglimento della società e devoluzione del patrimonio)
                    Nel caso di scioglimento della società, l’assemblea eleggerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e stabilirà le norme della liquidazione.
                    Con la cessazione della Società, l’intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico indicato all’art. 16.
                    Art. 34. (Adesione)
                    La Società aderisce alla Federazione Trentina delle Cooperative di Trento.
                    Art. 35. (Rinvio)
                    Per quanto non contemplato nel presente statuto si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Società cooperative a mutualità prevalente.
                    Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

                    Il Presidente della Cooperativa Castanicoltori del Trentino Alto Adige di Vigolo Vattaro
                    Carlo Chiarani


                    Vigolo Vattaro, 16 novembre 2004.